Ritenuta d'Acconto 20% o 23%: Quando si Applica
Due aliquote girano sotto lo stesso nome e generano continue confusioni: il 20% delle fatture di lavoro autonomo e il 23% delle collaborazioni. Vediamo quando se ne applica una o l'altra, con esempi numerici e una tabella decisionale.
Chi emette la prima fattura da professionista, o riceve il primo compenso da un committente, si scontra quasi sempre con la stessa domanda: perché a me trattengono il 20% mentre al mio collega il 23%? La risposta è che non si tratta di due versioni della stessa ritenuta, ma di due ritenute diverse, che seguono regole soggettive differenti. Capire quale si applica al proprio caso serve a evitare trattenute sbagliate, contestazioni con il committente e versamenti insufficienti in acconto dell'imposta.
La regola base: quando si applica il 20%
L'aliquota ordinaria del 20% è quella della ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, disciplinata dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Si applica quando un committente (soggetto passivo IVA: azienda, ente pubblico, professionista) paga un compenso per una prestazione di lavoro autonomo, sia occasionale sia esercitata abitualmente con partita IVA. È la ritenuta che compare sulla fattura elettronica del professionista e sulla ricevuta del lavoratore occasionale.
Due precisazioni contano più di ogni altra. Primo: l'IVA resta sempre fuori, e anche la previdenza sposta la base, ma con regole opposte che vedi negli esempi: la rivalsa INPS addebitata al cliente entra nel calcolo, la cassa professionale esce. Mai quindi sull'importo totale della fattura. Secondo: per i compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, salvo quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, l'aliquota sale al 30%, ma resta comunque un'ipotesi ben distinta dal 23%.
Quando si applica il 23%: Co.Co.Co. e provvigioni
Il 23% entra in gioco in precisi rapporti di collaborazione. Il caso classico sono i collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) e i rapporti di lavoro a progetto iscritti alla gestione separata INPS: per questi redditi la ritenuta d'acconto è del 23%, salvo che il contratto collettivo applicato non stabilisca un'aliquota diversa. Non è un "aumento" del 20%: è l'aliquota che la legge collega a un tipo di rapporto diverso dalla prestazione di lavoro autonomo ordinaria.
Nel 2026 la platea del 23% si è allargata: la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha esteso l'obbligo di ritenuta ex art. 25-bis alle provvigioni corrisposte da imprese a soggetti prima esclusi, come le agenzie di viaggio e gli altri intermediari del turismo. L'aliquota è il 23%, calcolata però su una base ridotta (il 50% dell'imponibile); per le provvigioni di agenzie di viaggio e intermediari l'obbligo decorre dal 1° maggio 2026, per effetto del differimento disposto con provvedimento del MEF. Se incassi provvigioni da un'impresa, quindi, da quest'anno puoi vedere comparire in fattura una trattenuta che prima non c'era.
Il "falso" 23%: lo scaglione Irpef dei dipendenti
Gran parte della confusione nasce qui: il 23% che i dipendenti vedono in busta paga non è una ritenuta d'acconto, è l'aliquota del primo scaglione Irpef. Per i redditi da lavoro dipendente il datore di lavoro opera come sostituto d'imposta e trattiene l'imposta secondo gli scaglioni progressivi: 23% fino a 28.000 euro, 35% oltre (fino a 50.000 euro), 43% oltre ancora. A fine anno fa il conguaglio, cioè ricalcola l'imposta totale e adegua le trattenute. Meccanica completamente diversa dalla ritenuta d'acconto del professionista, che invece è un acconto fisso sulla fattura e si riconcilia in dichiarazione dei redditi. Se un dipendente ti dice "mi applicano il 23%", sta descrivendo l'Irpef, non la ritenuta di cui parliamo in questa guida.
Stesso compenso, due ritenute: l'esempio numerico
La distanza concreta tra le due aliquote si vede meglio con i numeri. Prendiamo un compenso di 2.000 euro e applichiamo le due ritenute sulla stessa base imponibile:
| Voce | Ritenuta 20% | Ritenuta 23% |
|---|---|---|
| Compenso (base imponibile) | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Ritenuta applicata | 400,00 € | 460,00 € |
| Netto incassato | 1.600,00 € | 1.540,00 € |
| Differenza | 60,00 € in meno (3% del compenso) | |
A parità di base, la ritenuta al 23% pesa il 15% in più di quella al 20%: è la distanza che separa le due situazioni soggettive, ed è il motivo per cui capire quale regola ti riguarda non è un dettaglio.
Nella pratica professionale la base si sposta per effetto della previdenza, e in due direzioni opposte. Se applichi la rivalsa INPS del 4%, la quota addebitata al cliente entra nella base: su un compenso di 2.000 euro con rivalsa di 80 euro la ritenuta si calcola su 2.080 euro e vale 416,00 €. Se invece versi a una cassa professionale, la quota esce dalla base: con cassa di 80 euro la base resta 2.000 euro e la ritenuta è 400,00 €. L'IVA resta sempre fuori dal calcolo. Puoi riprodurre il primo caso nel calcolatore di ritenuta d'acconto: importo 2.080, aliquota 20%, modalità sul lordo — ritenuta 416,00 €.
Quale si applica a te: la tabella decisionale
La regola si decide in base al tipo di rapporto, non alla scelta del committente:
| Rapporto o compenso | Aliquota ordinaria |
|---|---|
| Prestazione di lavoro autonomo con partita IVA (fattura) | 20% |
| Lavoro autonomo occasionale (ricevuta, senza partita IVA) | 20% |
| Co.Co.Co. e lavoro a progetto (gestione separata INPS) | 23% |
| Provvigioni corrisposte da imprese (novità 2026: base ridotta al 50%) | 23% |
| Compensi a soggetti non residenti | 30% |
| Lavoro dipendente | Non è ritenuta d'acconto: Irpef a scaglioni (23% il primo) |
Esistono poi l'esenzione per chi opera in regime forfettario (basta comunicare al committente la propria posizione) e regole specifiche per i neo-forfettari con committenza pubblica: le approfondiamo nella guida completa alla ritenuta d'acconto per professionisti e nella guida al regime forfettario.
Cosa succede alla ritenuta trattenuta
Il nome completo, "ritenuta d'acconto", dice già tutto: quella trattenuta non è un costo definitivo, è un anticipo dell'imposta che pagheresti comunque. Il committente la versa all'erario con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (per le ritenute di dicembre il termine slitta al 16 febbraio), e il compenso subisce di fatto una doppia tassazione temporanea: una parte ti è già stata trattenuta e versata, e in dichiarazione dei redditi quel versamento diventa un credito d'imposta che azzera o riduce le imposte dovute. Se la somma delle ritenute subite durante l'anno supera l'imposta finale, l'eccedenza ti viene restituita o si compensa nei versamenti successivi.
Questo meccanismo spiega anche perché chi subisce la ritenuta al 23% invece del 20% non "perde" definitivamente i 60 euro dell'esempio: l'anticipo è maggiore, ma il conguaglio in dichiarazione riequilibra il conto. Il problema reale resta la liquidità: per un libero professionista, incassare il 3% in meno su ogni compenso per dodici mesi significa finanziare l'erario fino al rimborso, ed è un'ottima ragione per verificare subito quale aliquota il committente ha il diritto di applicare.
Domande frequenti
La ritenuta del 23% ha sostituito il 20%?
No. L'aliquota ordinaria del 20% per il lavoro autonomo resta in vigore: il 23% si applica solo a rapporti specifici (le collaborazioni Co.Co.Co. e, dal 2026, le provvigioni corrisposte da imprese). Se senti dire che "la ritenuta è stata aumentata al 23%", quasi sempre si sta confondendo con il primo scaglione Irpef dei dipendenti.
Sono un professionista con partita IVA: il committente può applicarmi il 23%?
Sulla fattura di una prestazione di lavoro autonomo ordinaria l'aliquota è il 20%. Il 23% può comparire solo se il rapporto ha i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa o rientra nelle provvigioni soggette alla novità del 2026. In caso di dubbio, fai verificare la natura del rapporto prima di accettare la trattenuta.
Su quale importo si calcola la ritenuta?
Dipende dalla previdenza, perché l'IVA resta sempre fuori ma i contributi si comportano in modo opposto: la rivalsa INPS addebitata al cliente entra nella base, la cassa professionale esce. Nell'esempio di questa guida: con la rivalsa del 4% la base è 2.080 euro; con la cassa professionale è 2.000 euro. Mai sull'importo IVA compresa.
Il 23% che vedo in busta paga è la stessa ritenuta?
No: in busta paga il 23% è il primo scaglione dell'Irpef, trattenuto dal datore di lavoro come sostituto d'imposta e riconciliato con il conguaglio annuale. La ritenuta d'acconto di cui parla questa guida riguarda invece i compensi di lavoro autonomo e di collaborazione, ed è un acconto sull'imposta del percettore.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo (aliquota ordinaria 20%)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) — Estensione della ritenuta ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973 alle provvigioni corrisposte da imprese dal 1° marzo 2026; differimento al 1° maggio 2026 per agenzie di viaggio e intermediari (provvedimento MEF)
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) — Soglia del primo scaglione Irpef al 23% innalzata a 28.000 euro, confermata dalla L. 207/2024
Articolo a cura di Admeto Verde LinkedIn ↗
Fondatore e direttore editoriale di AlgoSintesi. Le aliquote e le basi imponibili citate sono verificate sulle fonti normative richiamate in calce all'articolo. Gli esempi numerici (400,00 € contro 460,00 €; ritenuta di 416,00 € su base di 2.080,00 € con rivalsa, o 400,00 € su 2.000,00 € con cassa) sono riproducibili nel nostro calcolatore online.
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