Calcolo Ritenuta d'Acconto su Compensi

Calcola la ritenuta da versare, i contributi INPS e la cassa previdenziale. Ottieni l'importo netto effettivo da incassare sulla fattura.

Aggiornato a Luglio 2026 · Dati verificati

Ritenuta d'Acconto: Domande Frequenti

Qual è la differenza tra ritenuta sul lordo e sul netto?

La ritenuta "sul lordo" si calcola applicando direttamente l'aliquota sull'intero importo della fattura. La ritenuta "sul netto" (o "a valle") si calcola sottraendo prima dall'importo i contributi previdenziali dovuti (come INPS Gestione Separata o Cassa Professionale). Questa seconda modalità è meno onerosa per il professionista perché la base imponibile si riduce.

Chi è esentato dall'applicazione della ritenuta d'acconto?

Sono esenti i professionisti e le Partite IVA che operano nel Regime Forfettario (con ricavi sotto i 85.000 euro), a patto di presentare al committente una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'esenzione. L'esenzione vale anche per i contribuenti nel regime dei minimi storico o Start Up.

Quando si applica l'aliquota del 23% invece del 20%?

L'aliquota maggiorata del 23% si applica generalmente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e ai lavoratori a progetto iscritti alla Gestione Separata INPS, in assenza di accordi collettivi nazionali che prevedano percentuali diverse.

Formula di calcolo della ritenuta d'acconto e normativa di riferimento

La ritenuta d'acconto è un meccanismo fiscale previsto dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che impone al committente (sostituto d'imposta) di trattenere alla fonte una percentuale dell'importo dovuto al professionista e di versarla direttamente all'erario. Questo meccanismo anticipa il pagamento delle imposte e funge da acconto sull'IRPEF dovuta dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi. La ritenuta non rappresenta un costo aggiuntivo per il professionista, ma un anticipo fiscale che viene compensato nella dichiarazione annuale.

Calcolo della ritenuta sul lordo (modalità più comune)

Nella modalità di calcolo "sul lordo", la ritenuta si applica direttamente sull'intero importo della fattura. La formula è: R = L x A/100, dove R è la ritenuta, L è l'importo lordo fatturato e A è l'aliquota percentuale. Il netto da incassare si calcola come: Netto = L - R. Ad esempio, per una fattura di 1.000 euro con ritenuta al 20%: R = 1.000 x 0,20 = 200 euro. Il professionista incasserà 800 euro e il committente verserà 200 euro all'erario come acconto d'imposta per conto del professionista.

Calcolo della ritenuta "a valle" (sul netto)

La modalità "sul netto" (o "a valle") prevede che la ritenuta sia calcolata sull'importo al netto dei contributi previdenziali. La formula è: Base netta = L - (L x %INPS) - (L x %Cassa), poi R = Base netta x A/100. Il netto da incassare diventa: Netto = Base netta - R. Questa modalità è meno onerosa per il professionista perché la base imponibile della ritenuta si riduce dell'importo dei contributi previdenziali. Ad esempio, su 1.000 euro lordi con INPS al 25,72% e ritenuta al 20%: la base netta è 1.000 - 257,20 = 742,80 euro. La ritenuta è 742,80 x 0,20 = 148,56 euro (invece di 200 euro calcolati sul lordo). Il professionista incassa quindi 742,80 - 148,56 = 594,24 euro.

Aliquote di ritenuta previste dalla legge

L'aliquota standard del 20% si applica ai compensi professionali percepiti da soggetti iscritti ad albi e ordini professionali (ingegneri, architetti, avvocati, medici, commercialisti, ecc.), come previsto dall'art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973. L'aliquota del 23% si applica ai compensi dei collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) e dei lavoratori a progetto iscritti alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 25-bis, D.P.R. 600/1973. L'aliquota ridotta del 4% si applica ai compensi per prestazioni rese nell'ambito di contratti di appalto e subappalto nel settore edile, come previsto dall'art. 3 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005). L'aliquota dell'8% si applica ai compensi percepiti dai venditori a domicilio e dai procacciatori d'affari, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 6, D.P.R. 600/1973.

Chi è esentato dalla ritenuta d'acconto

Sono esentati dall'applicazione della ritenuta d'acconto i contribuenti in Regime Forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) con ricavi inferiori a 85.000 euro annui, a condizione che presentino al committente una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate) in cui attestano la propria esenzione. Sono esenti anche i soggetti nel regime dei minimi storico e i titolari di partita IVA in Start Up agevolata (art. 13, L. 388/2000). L'esonero è totale e riguarda tutte le aliquote. Se il professionista non fornisce la dichiarazione di esenzione, il committente è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo di acconto.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — Art. 23 (ritenute d'imposta), Art. 25 (ritenuta su professionisti), Art. 25-bis (Co.Co.Co.), Art. 25-ter (procacciatori)
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — Disciplina della ritenuta d'acconto sui compensi professionali e sul fatturato
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) — Art. 1, commi 54-89, Regime Forfettario
  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) — Art. 3, ritenuta agevolata 4% nel settore edile
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 27 giugno 2018 — Esenzione ritenuta per regime forfettario
  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2016 — Modello di dichiarazione sostitutiva per l'esenzione

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