Stima il tuo Trattamento di Fine Rapporto in base alla retribuzione annua, agli anni di servizio e alla rivalutazione media storica.
Ogni anno di lavoro il dipendente matura una quota di TFR pari al 6,91% della retribuzione lorda annua (per le quote maturate prima del 1995 la percentuale sale al 7,18%). Questa quota viene poi moltiplicata per il numero di anni di servizio e rivalutata annualmente.
Il TFR non si somma al reddito normale, ma subisce un'imposta sostitutiva. L'aliquota ordinaria è del 17%. Se però sei un dipendente privato e l'importo supera i 15.000 euro, la parte eccedente viene tassata al 23%. Esistono comunque franchigie (no-tax area) che variano in base all'anzianità di servizio.
Se non viene richiesto, il TFR rimane a disposizione del datore di lavoro. Viene rivalutato ogni 31 dicembre applicando un tasso composto formato dall'1,5% fisso sommato al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un istituto regolato dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 388 (legge Finanziaria 1991) che ha profondamente riformato la disciplina del TFR nel settore privato. Il TFR rappresenta la quota di retribuzione che il lavoratore dipendente matura anno per anno durante il rapporto di lavoro e che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto stesso. La sua funzione è quella di garantire una tutela economica al lavoratore in caso di perdita dell'occupazione, operando come forma di risparmio forzato rivalutato annualmente.
La quota di TFR che matura in ogni anno di servizio si calcola applicando una percentuale fissa alla retribuzione annua lorda. La formula di base è: Quota annua = Retribuzione annua lorda x 6,91%. Il coefficiente del 6,91% (espresso come 0,0691) è stabilito dall'art. 2120, comma 2, del Codice Civile e si applica alle quote maturate a partire dal 1° gennaio 2001. Per le quote maturate prima del 31 dicembre 1995, il coefficiente era del 7,18% (art. 1, comma 1, L. 388/1990). Per il periodo intermedio (1° gennaio 1996 - 31 dicembre 2000) si applica una combinazione progressiva dei due coefficienti. La retribuzione di riferimento comprende tutte le voci retributive a carattere continuativo, inclusi la tredicesima mensilità e gli elementi fissi della retribuzione.
Ogni anno, il monte TFR maturato viene rivalutato con un tasso composto. La formula della rivalutazione è regolata dall'art. 2120, comma 3, del Codice Civile e dall'art. 2, L. 388/1990: il tasso è pari all'1,5% fisso sommato al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato nell'anno precedente. Il calcolo si applica a ciascuna quota annua maturata, moltiplicata per il numero di anni di anticipo rispetto alla data di liquidazione. La formula semplificata per una stima è: TFR rivalutato = Somma(Quota_annua_i x (1 + tasso_annuale)^(anni_rimanenti_i)), dove ogni quota viene rivalutata per gli anni intercorrenti tra la data di maturazione e la data di liquidazione.
Il TFR non si somma al reddito complessivo ma è soggetto a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, disciplinata dall'art. 17, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per i lavoratori dipendenti del settore privato si applica un'aliquota del 17% sulla quota di TFR fino a 15.000 euro e del 23% sulla quota eccedente. Esiste inoltre una no-tax area variabile in funzione dell'anzianità di servizio: 7.500 euro per anzianità fino a 5 anni, 12.000 euro per anzianità da 6 a 10 anni, 18.000 euro per anzianità da 11 a 15 anni, e 23.500 euro per anzianità superiore a 15 anni (art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dalla L. 244/2007). Questo strumento applica una stima semplificata con aliquota media del 23%.
Dal 2007, in ottemperanza all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 252/2005, i lavoratori dipendenti del settore privato con più di 6 mesi di anzianità possono scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione negoziale o a una forma di previdenza complementare aperta. La destinazione al fondo pensione offre generalmente rendimenti superiori grazie alla gestione attiva degli investimenti, mentre il TFR lasciato in azienda viene rivalutato con il tasso misto ISTAT (1,5% + 75% indice prezzi). La scelta è modificabile in occasione di ogni aumento contrattuale e il dipendente deve essere informato annualmente dal datore di lavoro circa il montante maturato e la rivalutazione applicata.