Ritenuta d'Acconto e Forfettario: Esonero e Dicitura
Chi opera in regime forfettario non subisce la ritenuta d'acconto: ma l'esonero non è automatico, va comunicato al committente con una dicitura precisa. E ci sono due ritenute minori — lo 0,5% e il 2% — che quasi nessuno sa distinguere. Guida completa con i testi esatti e i numeri.
È la domanda che accomuna ogni nuova partita IVA in forfettario: il cliente mi tratterrà il 20% come faceva con il mio commercialista? La risposta è no, ma con una condizione che molti scoprono tardi: l'esonero dalla ritenuta d'acconto opera solo se sei tu a comunicarlo. Senza comunicazione, il committente trattiene regolarmente e tu devi recuperare il credito in dichiarazione. In questa guida trovi la regola, il testo esatto della dicitura, i casi limite e le due ritenute "minori" che circolano sotto lo stesso nome.
La regola: perché i forfettari non subiscono la ritenuta
La disciplina è nell'art. 1, comma 67, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015, modificata dalla L. 208/2015): i compensi per lavoro autonomo e le somme corrisposte ai titolari di partita IVA in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d'acconto. La logica è lineare: i ricavi del forfettario sono già tassati con l'imposta sostitutiva del 5% o del 15%, quindi non ha senso operare un acconto sull'imposta ordinaria. La ritenuta che hai visto spiegata nella guida al 20% e al 23% riguarda chi applica il regime ordinario.
L'esonero ha però due correttivi. Il primo è pratico: il committente non conosce il tuo regime fiscale e, se non glielo segnali, si protegge trattenendo — per questo spetta al forfettario dichiarare il proprio diritto all'esonero, ed è qui che entra in gioco la dicitura. Il secondo è sostanziale e riguarda i primi dodici mesi di attività: se più del 40% dei ricavi proviene da enti pubblici o non commerciali, l'esonero non opera e si applica il 20% (con la valvola dello 0,5% che vedi più avanti).
La dicitura in fattura: il testo esatto da usare
La formula che trovi di seguito è la più diffusa nella prassi: è pronta da copiare e si appone tra i dati della fattura, di solito sotto la descrizione della prestazione o nel campo note della fattura elettronica:
"Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni."
Una raccomandazione sulla forma: evita refusi e varianti improvvisate, perché le diciture alterate generano richieste di chiarimento da parte dei committenti più formali. La dicitura va accompagnata, quando il committente la richiede, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio con cui attesti il diritto al regime: è una pratica richiesta con frequenza da enti e grandi aziende prima del primo pagamento: averla pronta accorcia i tempi.
Se il committente trattiene comunque: come recuperare il credito
Capita spesso nei primi mesi di attività: la comunicazione arriva quando il ciclo pagamenti è già partito, o l'ufficio acquisti del cliente applica la procedura standard. Il risultato è una trattenuta che non doveva esserci — per esempio 400,00 € su un compenso di 2.000,00 € al 20%. Non è un costo perso: la somma finisce all'erario per conto tuo, e in dichiarazione dei redditi la ritenuta subita diventa un credito d'imposta che riduce l'imposta sostitutiva dovuta, fino ad azzerarla o a produrre un credito utilizzabile in compensazione.
La strategia pratica ha due mosse: primo, correggi alla radice comunicando subito il regime, così le fatture successive escono pulite; secondo, conserva le certificazioni delle ritenute subite per errore (il committente è tenuto a rilasciarle) e consegnale al consulente fiscale: senza quel pezzo di carta il credito si ricostruisce, ma con molta più fatica. Puoi intanto verificare l'importo trattenuto con il calcolatore di ritenuta d'acconto, che mostra esattamente quanto ha trattenuto un sostituto che ha applicato il 20% o il 23%.
Neo-forfettari e committenza pubblica: il caso del 40%
Qui sta l'eccezione che quasi nessuno racconta, e che riguarda chi ha da poco aperto la partita IVA. Per i forfettari nei primi dodici mesi di attività, l'esonero non opera se più del 40% dei ricavi proviene da committenza pubblica o da enti non commerciali (pubblica amministrazione, ospedali, università, associazioni): in quel caso il committente applica la ritenuta ordinaria del 20%. La ratio è antievasione: chi nasce già dipendente da pochi clienti pubblici viene trattato con prudenza nel primo anno. Dal tredicesimo mese l'esonero torna pieno, quale che sia la provenienza dei ricavi.
Proprio per questi soggetti la norma offre la valvola: il neo-forfettario in questa situazione può chiedere al committente l'applicazione di una ritenuta dello 0,5% a titolo d'imposta, al posto del 20%. Non è un obbligo, è una scelta: su un compenso di 2.000,00 € sono 10,00 € che restano allo Stato come anticipo dell'imposta sostitutiva — che verrà liquidata in dichiarazione al 5% sulla base forfettizzata, cioè sui ricavi ridotti dal coefficiente di redditività, invece di 400,00 € trattenuti e da recuperare. Per decidere se convenga, ragionaci con il proprio consulente: l'anticipo riduce l'imposta da versare in un momento successivo.
Un'avvertenza lessicale che evita equivoci nei primi mesi di attività: questo 0,5% richiesto in fattura non va confuso con lo 0,5% che può colpire i pagamenti non tracciati della sezione successiva. Stessa aliquota, stessa finestra dei dodici mesi, natura opposta: uno si chiede, l'altro si subisce.
Attenzione: la ritenuta del 2% sui pagamenti non tracciati
Terza casella del quadro, e la più insidiosa perché vive fuori dalla fattura: l'art. 25 del D.L. 98/2011 colpisce i pagamenti ai forfettari (e ad altri soggetti non soggetti a ritenuta) effettuati senza mezzi di pagamento tracciati per importi superiori a 77,47 €. Se un committente sostituto d'imposta (impresa, professionista, ente) ti paga in contanti una prestazione da 500,00 €, deve operare una ritenuta a titolo d'imposta del 2% — 10,00 € nel nostro esempio — con l'aliquota ridotta allo 0,5% per i primi dodici mesi di attività (2,50 €). I privati cittadini che pagano in contanti non operano alcuna ritenuta, perché non sono sostituti. Lo scopo della norma è spingere verso bonifici e strumenti tracciati; la regola si applica al pagamento, non alla fattura, ed è il motivo per cui accettare contanti "una volta tanto" da un'azienda costa caro a entrambi.
La tabella riassume le situazioni che girano sotto il nome di "ritenuta" per un forfettario, incluso il caso dell'errore:
| Situazione | Aliquota | Natura |
|---|---|---|
| Compenso da committente, esonero comunicato | Nessuna ritenuta | Esonero art. 1 c. 67 L. 190/2014 |
| Neo-forfettario con >40% ricavi da enti pubblici (primi 12 mesi, su richiesta) | 0,5% | A titolo d'imposta, anticipo della sostitutiva |
| Pagamento oltre 77,47 € non tracciato (contanti) | 2% (0,5% nei primi 12 mesi) | A titolo d'imposta, art. 25 D.L. 98/2011 |
| Ritenuta applicata per errore senza comunicazione | 20% | Recuperabile come credito in dichiarazione |
Il forfettario come committente: cosa trattiene e cosa no
L'esonero ha una seconda faccia che riguarda chi paga, non chi incassa. Il forfettario che si avvale di fornitori autonomi — il consulente, il grafico, il traduttore — non opera la ritenuta d'acconto sui loro compensi: la stessa norma del comma 67 lo esonera dal ruolo di sostituto su questi pagamenti. Restano invece fermi gli altri obblighi di sostituto: le ritenute su salari e compensi di eventuali dipendenti e collaboratori si applicano regolarmente, con le loro aliquote e i loro versamenti. Se hai team o collaboratori a libro, quella parte del meccanismo non cambia rispetto a qualunque sostituto d'imposta.
Domande frequenti
Il forfettario deve subire la ritenuta d'acconto?
No: i compensi per attività in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d'acconto ex art. 1, comma 67, L. 190/2014. L'esonero opera però solo se il forfettario comunica il proprio regime al committente, con la dicitura in fattura o la dichiarazione richiesta dal cliente.
Cosa succede se il committente applica la ritenuta comunque?
La trattenuta non è persa: diventa un credito d'imposta che il forfettario recupera in dichiarazione dei redditi, riducendo l'imposta sostitutiva dovuta o generando un credito utilizzabile in compensazione. Conviene comunicare subito il regime per fermare le trattenute future e conservare le certificazioni rilasciate dal committente.
La ritenuta dello 0,5% è obbligatoria per i nuovi forfettari?
No, è una facoltà riservata a un caso preciso: il forfettario nei primi dodici mesi di attività che subirebbe la ritenuta del 20% perché più del 40% dei suoi ricavi proviene da enti pubblici o non commerciali può chiedere al committente lo 0,5% a titolo d'imposta, come anticipo dell'imposta sostitutiva. Per gli altri neo-forfettari vale l'esonero ordinario; la scelta va comunque valutata con il consulente fiscale.
Il forfettario può farsi pagare in contanti?
Sì, ma con un costo se chi paga è un sostituto d'imposta: per i pagamenti superiori a 77,47 € effettuati senza mezzi tracciati, il committente impresa, professionista o ente deve operare la ritenuta del 2% a titolo d'imposta (0,5% nei primi dodici mesi di attività del forfettario), come previsto dall'art. 25 del D.L. 98/2011. I privati non operano ritenute; con bonifici e strumenti tracciati la ritenuta non scatta, anche quando pagano le aziende.
Riferimenti normativi
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 67 (mod. L. 208/2015) — Esonero dalla ritenuta d'acconto per i compensi del regime forfettario; esclusione per i neo-iscritti con oltre il 40% di ricavi da enti pubblici e relativa facoltà dello 0,5%
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 25 — Ritenuta del 2% a titolo d'imposta sui pagamenti non tracciati superiori a 77,47 € (0,5% nei primi dodici mesi per effetto della L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 — Ritenuta ordinaria sui redditi di lavoro autonomo, per il confronto con il regime ordinario
Articolo a cura di Admeto Verde LinkedIn ↗
Fondatore e direttore editoriale di AlgoSintesi. Le norme citate (esonero del comma 67, facoltà dello 0,5%, ritenuta del 2% sui pagamenti non tracciati) sono verificate sulle fonti richiamate in calce e confrontate con la prassi editoriale fiscale di riferimento. Gli importi citati (400,00 € di recupero su 2.000,00 €; 10,00 € di anticipo allo 0,5%; 10,00 € e 2,50 € di ritenuta sui pagamenti in contanti) sono ricavati direttamente dai casi svolti nell'articolo.
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